Sez. 2 - , Ordinanza n. 22710 del 28/09/2017 (Rv. 645567 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada - Procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione - Ammissibilità - Legittimazione del concessionario - Sussistenza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al r.d. n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 44 del 1997, essendo tale affidamento consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del d.l. n. 209 del 2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione - pure inizialmente disposta dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. con mod. nella l. n. 106 del 2011 - non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. del 1910 num. 639 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 44 art. 53, Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 4 com. 2, Decreto Legge del 2011 num. 70 art. 7 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)