Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 11/10/1960 (Rv. 880918 - 01)
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - CONTROVERSIE TRA IMPRENDITORI - EFFICACIA PROBATORIA. DOGANA - MERCI ESTERE - LEGITTIMA PROVENIENZA - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - INSUSSISTENZA. CONCORRENZA (DISCIPLINA DELLA) - ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI ZONA D'ESCLUSIVA ALTRUI - CONCORRENZA SLEALE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.
LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - CONTROVERSIE TRA IMPRENDITORI - EFFICACIA PROBATORIA. DOGANA - MERCI ESTERE - LEGITTIMA PROVENIENZA - ONERE DELLA PROVA - INVERSIONE - INSUSSISTENZA. CONCORRENZA (DISCIPLINA DELLA) - ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI ZONA D'ESCLUSIVA ALTRUI - CONCORRENZA SLEALE - INSUSSISTENZA - LIMITI - FATTISPECIE.
A norma dell'art.2709 cod.civ. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a favore di esso. Se è vero che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova fra imprenditori per i rapporti inerenti all'Esercizio dell'impresa (art.2710 cod.civ.), tuttavia l'efficacia prevista da tale norma è subordinata al concorso delle seguenti condizioni: 1) che non siano state fatte specifiche contestazioni, o che le contestazioni risultino infondate; 2) che i libri siano stati bollati e vidimati nelle forme di legge; 3) che essi siano stati regolarmente tenuti; 4) che il giudice abbia valutato l'attendibilità delle registrazioni e abbia ritenuto le stesse idonee a dar vita ad una valida prova anche a favore dell'imprenditore da cui le scritturazioni provengano. La presunzione di cui all'art. 94 della legge doganale 25 settembre 1940 n.1424, che pone a carico del detentore l'Onere della dimostrazione della legittima provenienza delle merci estere soggette a diritti di confine, non può essere invocata nei rapporti di diritto privato, al fine di invertire l'Onere della prova disciplinato dall'art.2697 cod.civ. (applicazione in tema di Azione per concorrenza sleale). Non compie Atti di concorrenza sleale, a norma dell'art.2598 C.C. il commerciante che, pur essendo a conoscenza che il fabbricante o il produttore di una merce ha concesso l'esclusività della vendita ad un determinato soggetto, per una certa zona territoriale, acquisti la stessa merce da soggetti diversi e la rivenda nella zona riservata al concessionario, mentre sussiste concorrenza sleale allorquando il commerciante si procuri con mezzi illeciti, mediante violazione di norme imperative, la merce da rivendere nella zona riservata al concessionario, e si avvalga direttamente o indirettamente, di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare le altrui aziende. E se è vero che la violazione di norme penali e fiscali o amministrative non costituisce, di per se stessa, atto di concorrenza sleale in quanto dette norme non sono dirette, di regola, a tutelare la lealtà della concorrenza, né la trasgressione di tali norme può qualificarsi come atto professionalmente scorretto, ai fini della concorrenza, indipendentemente dai mezzi adoperati e dai fini perseguiti nei singoli casi, è anche vero che è contrario ai principi della correttezza professionale importare di contrabbando una merce, o acquistarla da importatori di contrabbando, e porla in vendita in una zona di esclusiva, in modo da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 94 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)