Sez. 1, Sentenza n. 8012 del 27/04/2004 (Rv. 572356 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE | Condotte illecite - Necessità di violazione di legge - Esclusione - Violazioni di norme causative dell'illecito - Possibilità - Condizioni - Fattispecie in materia di sale cinematografiche.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - IN GENERE
In tema di concorrenza sleale, i comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico non è necessario che integrino, di per sè stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ., atteso che l'obbiettivo anticoncorrenziale può essere raggiunto anche attraverso comportamenti che, benché non siano previsti dalla legge, siano connotati dallo stesso disvalore di quelli espressamente regolati. In particolare, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell'altrui avviamento ovvero quando essa, di per sè stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell'illecito concorrenziale nel fatto di un gestore di una sala cinematografica che aveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti, senza alcuna autorizzazione amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)