Sez. 1 - , Ordinanza n. 11201 del 09/05/2018 (Rv. 648901 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO | Mutuo fondiario - Soglia di finanziabilità - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Nullità in caso di superamento della soglia - Conversione in un finanziamento ipotecario ordinario - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo; rimane, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)