diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 17352 del 13/07/2017 (Rv. 644846 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo fondiario - Soglia di finanziabilità - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Conseguenze - Nullità in caso di superamento della soglia - Ragioni - Finalità - Interesse pubblico.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644846-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)