diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7832 del 28/03/2013 (Rv. 626296 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 - Portata - Retribuzione pensionabile per lavoro svolto all'estero - Calcolo - Interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 - Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione interpretativa sulla compatibilità con l'art. 23, comma primo, del regolamento comunitario n. 1408 del 1971 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626296-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

È manifestamente infondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione interpretativa relativa alla compatibilità con l'art. 23, comma primo, del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408, della norma contenuta nell'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale interpretando autenticamente l'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, relativo alla determinazione della retribuzione pensionabile inerente i periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale (come quello intercorso, e rilevante nella specie, tra l'Italia e la Svizzera il 14 dicembre 1962, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 283), ha previsto che la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono atteso che l'art. 23, comma primo, del citato regolamento comunitario concerne le prestazioni di malattia e maternità e non i trattamenti pensionistici, cosicché non si pone un problema di interpretazione della legislazione comunitaria.

Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 23, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)