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Sez. L, Sentenza n. 15003 del 14/06/2013 (Rv. 627083 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Retribuzione pensionabile per lavoro svolto all'estero - Art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 di interpretazione autentica dell'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968 - Computo - Trasferimento dei contributi svizzeri all'a.g.o in applicazione dell'accordo italo-svizzero del 14 dicembre 1962 - Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in relazione agli artt. 6 e 39 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971 - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627083-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

L'art. 5, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (con previsione ritenuta costituzionalmente legittima dalle sentenze Corte cost. 23 maggio 2008, n. 172, e 28 novembre 2012, n. 264), prevede - ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per i periodi di lavoro svolto in Paesi esteri in caso di trasferimento, in forza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi ivi versati - una riparametrazione, diretta a rendere i contributi trasferiti proporzionali alle prestazioni. Ne consegue che, in relazione all'applicazione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera del 14 dicembre 1962, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n. 283, non ricorrono i presupposti per rimettere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alla compatibilità tra la disciplina nazionale e gli artt. 6 e 39 del regolamento comunitario 14 giugno 1971, n. 1408, atteso che la disciplina comunitaria delinea, ai fini pensionistici, un sistema basato sulla totalizzazione dei contributi, con cumulo fittizio delle diverse contribuzioni e successiva liquidazione "pro rata", mentre l'accordo italo-svizzero prevede l'effettivo trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati in Svizzera, con una disciplina normativa peculiare ai rapporti tra i due Stati che resta estranea all'ambito previsionale della legislazione comunitaria in tema di sicurezza sociale, di cui, pertanto, non si pone un problema di interpretazione.

Riferimenti normativi: Legge 18/05/1973 num. 283, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 777 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 com. 2 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 6, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 39, Tratt. Internaz. 13/12/2007 all. 2 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)