Sez. 2, Sentenza n. 2085 del 22/06/1968 (Rv. 334222 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DIVERSO DA QUELLO DEGLI ALTRI CONDOMINI - LICEITA- CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO DIVERSO DA QUELLO DEGLI ALTRI CONDOMINI - LICEITA- CONDIZIONI.*
Il condominio puo anche trarre dalla cosa comune una utilizzazione particolare, diversa da quella praticata dagli altri condomini, se con cio non venga alterata la destinazione della cosa comune, ne impedito l'uso di questa agli altri condomini. (V. 711-68, massima n. 331933 2073-67, massima n. 329170 15607, massima n. 328330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)