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Sez. 2, Sentenza n. 1560 del 24/06/1967 (Rv. 328330 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LICEITA DELL'USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328330-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO SULLA LICEITA DELL'USO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'uso della cosa comune da parte di un condomino incontra due limiti e cioe, il divieto di alterare la destinazione della cosa e quello di impedire agli altri partecipanti alla comunione di far parimenti uso secondo il loro diritto onde solo con il rispetto di detti limiti e consentito al singolo condomino di utilizzare per un fine proprio la cosa comune. L'apprezzamento sulla liceita dell'uso della cosa comune e demandato al giudice di merito e si sottrae al Sindacato di legittimita, se adeguatamente motivato. (Conf. 320297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)