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Sez. 3, Sentenza n. 30438 del 26/11/2024 (Rv. 673008-01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Imprese radiodiffusione sonora - Condizioni per usufruire dei contributi di cui all’art. 11 della l. n. 67 del 1987 - Onere di trasmissione dei documenti al gestore del servizio di telecomunicazione - Necessità.
Stato
decisa il 2024-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673008-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE

Le imprese di radiodiffusione sonora, per usufruire dei contributi di cui all'art. 11 della l. n. 67 del 1987, sono obbligate non solo a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro i termini previsti, tutta la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere, anno per anno, l'ammissione al beneficio della riduzione tariffaria, ma anche a far pervenire al gestore del servizio di telecomunicazione la medesima domanda completa della relativa documentazione.

Legge 25/02/1987 num. 67 art. 11, DPCM 15/09/1987 art. 1, DPCM 15/09/1987 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)