Sez. U, Sentenza n. 150 del 07/01/2013 (Rv. 624548 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Concessionario per la diffusione televisiva locale - Richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all'art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - Mancata previsione legislativa di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione in sede di loro riconoscimento - Diritto soggettivo in capo al concessionario - Configurabilità - Revoca del beneficio - Conseguente controversia giurisdizionale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
La controversia avente ad oggetto la pretesa di un concessionario per la diffusione televisiva locale di ottenere i benefici contemplati dall'art. 23, terzo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (come modificato dall'art. 7 del d.l. 27 agosto 1993, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422) - da individuarsi in quelli specificamente previsti dall'art. 11, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, espressamente richiamato - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la suddetta normativa subordina la possibilità del concessionario di godere dei summenzionati benefici al solo accertamento, ad opera della pubblica amministrazione, della sussistenza delle condizioni a tal fine previste dalla legge, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito. Pertanto, la mancata attribuzione di poteri discrezionali a quest'ultima comporta, necessariamente, l'insorgere in capo al concessionario di un diritto soggettivo perfetto e che anche la intervenuta revoca si configura come una dichiarazione di accertamento della sopravvenienza di un fatto cui la stessa legge ricollega l'effetto di decadenza dal diritto di godere del beneficio, senza che l'amministrazione possa valutarne la rispondenza, o meno, all'interesse pubblico del suo mantenimento in vita.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1987 num. 67 art. 11, Legge 06/08/1990 num. 223 art. 23 com. 3, Legge 27/10/1993 num. 422 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 23 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)