Sez. L, Sentenza n. 4706 del 23/07/1986 (Rv. 447418 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI UN RENE - RILEVANZA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI UN RENE - RILEVANZA - LIMITI.*
L'asportazione chirurgica di un rene, subita dall'assicurato, non è di per sè sufficiente per la formulazione di un giudizio di Invalidità pensionabile, non potendosi neppure in tal caso prescindere, nonostante la gravità della mutilazione, dalla valutazione delle specifiche condizioni dell'assicurato stesso, con particolare riguardo all'età, allo stato fisico generale ed alla funzionalità vicaria del rene superstite, nonché alle mansioni lavorative esercitate o esercitabili dal soggetto ed alla compatibilità o meno di esse con la menomazione suddetta. (Conf 1768/84, mass n 433834, prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)