Sez. 1, Sentenza n. 188 del 10/01/1966 (Rv. 320363 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PAGAMENTO ESEGUITO DAL COOBBLIGATO - DIRITTO DI REGRESSO - PRESUPPOSTI.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PAGAMENTO ESEGUITO DAL COOBBLIGATO - DIRITTO DI REGRESSO - PRESUPPOSTI.*
Per i pagamenti anteriori alla dichiarazione di fallimento, il coobbligato puo esercitare il diritto di regresso verso l'altro condebitore fallito in base all'art.62 legge fall., per i pagamenti successivi, invece, il diritto di regresso del coobbligato puo essere esercitato sempre che il creditore, gia insinuato al passivo, sia stato integralmente soddisfatto.Il diritto di regresso a favore del coobbligato non fallito, che abbia pagato dopo il fallimento del condebitore, scaturisce dalla disciplina generale di cui agli artt.1299 e 1203, n.5 cod. civ. ed e condizionato alla soddisfazione integrale del credito gia insinuato nel fallimento, per evitare duplicita di concorso.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 63, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 63, Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)