Sez. 1, Sentenza n. 903 del 17/01/2008 (Rv. 601794 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Fideiussore del fallito - Pagamento del creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale - Credito di regresso nei confronti del fallito - Assenza di precedente ammissione al passivo con riserva - Azionabilità da parte del fideiussore solvente anche in via di insinuazione tardiva - Fondamento - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI
Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale fallito ha natura concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico anteriore all'apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto e può quindi essere esercitato dal "solvens", nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche quando questi non abbia chiesto e ottenuto in precedenza la insinuazione al passivo con riserva, ex art.55 legge fall., della propria pretesa di rivalsa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61, Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)