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Sez. 1, Sentenza n. 317 del 21/01/1986 Cc. (dep. 11/03/1986) Rv. 172091 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - MISURE GIÀ IN ATTO - IMPOSIZIONE DI NUOVA MISURA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172091-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - MISURE GIÀ IN ATTO - IMPOSIZIONE DI NUOVA MISURA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

È legittima l'adozione di un nuovo e più grave provvedimento di sottoposizione ad altra misura di prevenzione in presenza di fatti nuovi sopravvenuti indicativi di una maggiore pericolosità. (nella specie il precedente provvedimento era stato aggravato con l'aggiunta dell'Obbligo di soggiorno). (Conf mass n 120259; (Conf mass n 158176; (Conf mass n 168736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)