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Sez. 1, Ordinanza n. 2031 del 14/10/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120259 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120259-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - LIMITI.*

Il divieto della reformatio in peius della misura di prevenzione gia adottata sulla base di una valutazione di pericolosita sociale desunta da determinati presupposti di fatto, non puo impedire che, in presenza di nuovi fatti sopravvenuti, indicativi di una particolare pericolosita, l'organo giudiziario prenda in esame i nuovi elementi sottoposti alla sua valutazione ai fini di una diversa valutazione della pericolosita sociale della quale il soggetto abbia dato ulteriori e piu gravi manifestazioni. (V 115898, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)