Sez. 3, Sentenza n. 3425 del 08/07/1978 (Rv. 392884 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E DELLA SUA LIQUIDAZIONE NEL "PROSIEGUO" - PROVA DELLA SUSSISTENZA E DELL'AMMONTARE DEL DANNO - ONERE DELLA PARTE - DISCIPLINA EX ART 278 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO E DELLA SUA LIQUIDAZIONE NEL "PROSIEGUO" - PROVA DELLA SUSSISTENZA E DELL'AMMONTARE DEL DANNO - ONERE DELLA PARTE - DISCIPLINA EX ART 278 COD PROC CIV - INAPPLICABILITA.*
Quando una parte abbia chiesto non solo la condanna al risarcimento del danno, ma anche la sua liquidazione nel "prosieguo" del giudizio, essa ha l'Onere - pena la reiezione della domanda - di fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del danno, ne puo invocare il disposto dell'art 278 cod proc civ, giacche questo nel riconoscere al collegio la facolta di limitare la pronunzia alla condanna generica alla prestazione senza imporre al riguardo alcun Obbligo, non dispensa la parte dal rispetto dell'Onere in senso sostanziale, stabilito dall'art 2697 cod civ ed in Sede processuale dall'art 189 cod proc civ, in forza del quale in Sede di precisazione delle conclusioni di merito la parte ha l'Obbligo di formulare per intero le proprie istanze e, quindi, anche le richieste istruttorie o le prove necessarie a dimostrare i presupposti per cui la domanda e fondata. (V 4625/77, mass n 388230; (V 3977/74, mass n 372552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)