Sez. U, Sentenza n. 2859 del 23/04/1986 (Rv. 445899 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO DELL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ONERE DI FORMULAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLE PROPRIE CONCLUSIONI ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUANTUM - OMISSIONE DI OGNI DEDUZIONE PROBATORIA IN PROPOSITO - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO DELL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO - ONERE DI FORMULAZIONE, DA PARTE DELL'ATTORE, DELLE PROPRIE CONCLUSIONI ANCHE CON RIFERIMENTO AL QUANTUM - OMISSIONE DI OGNI DEDUZIONE PROBATORIA IN PROPOSITO - CONSEGUENZE - RIGETTO DELLA DOMANDA.*
L'art. 278 cod. proc. civ., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all'an debeatur con rinvio della liquidazione del quantum a successiva fase dello stesso giudizio, sulla sola base dell'istanza della parte interessata e senza necessità dell'adesione della controparte (richiesta nel diverso caso in cui detta liquidazione venga rinviata ad un separato giudizio), non esonera l'attore, all'atto della rimessione della causa al collegio, dall'Onere della formulazione integrale delle proprie conclusioni e dell'indicazione dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la Determinazione del quantum, secondo la disciplina generale fissata dagli artt. 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto di tali deduzioni probatorie, la suddetta istanza non vale ad escludere il potere-dovere del giudice di rigettare la domanda. (Conf 1710/79, mass n 398069; (Conf 3425/78, mass n 392884; (contra 107/82, mass n 417790; (contra 3379/80, mass n 407185; (contra 1067/74, mass n 369017).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)