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Sez. 2, Sentenza n. 477 del 18/02/1972 (Rv. 356436 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ORIGINARIA RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE POSSESSORIA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356436-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - ORIGINARIA RICHIESTA DI RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE POSSESSORIA - SUCCESSIVA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA.*

Richiesti originariamente i soli provvedimenti di ripristino della situazione possessoria, la successiva domanda di risarcimento dei danni, ancorche connessa e conseguenziale (per la intrinseca natura di illecito civile propria dell'atto di molestia o di spoglio), comporta un ampliamento del petitum, si da travalicare l'ambito dell'emendatio libelli prevista dall'art 184 cod proc civ. (Conf 3465'68, mass n 336601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)