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Sez. 3, Sentenza n. 1784 del 17/06/1974 (Rv. 369969 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - AMBITO - VALUTAZIONE DELLE PROVE - LIMITI - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1974-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369969-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - AMBITO - VALUTAZIONE DELLE PROVE - LIMITI - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTENUTO.*

Il giudizio di appello non consiste in un'analitica revisione degli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, ma in un riesame integrale - nei limiti dell'oggetto dell'impugnazione - di tutta la vicenda sostanziale e processuale, sia in rito che in merito. Pertanto, la giurisdizione del giudice di appello non e condizionata o limitata dall'attivita del giudice di primo grado, ma si esercita direttamente ed immediatamente su tutto quanto costituisce l'oggetto della controversia. Quindi, come ogni altro giudice di merito, il giudice d'appello - nell'ambito dell'impugnazione - ha il potere-dovere di valutare discrezionalmente le prove raccolte e di esprimere il proprio convincimento in ordine ai fatti rilevanti per la decisione; e la motivazione della sua sentenza deve rivelare, in modo espresso, le ragioni positive su cui si fonda tale convincimento, e non gia gli argomenti e le considerazioni per cui egli ritiene erronea una diversa pronuncia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)