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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 11/02/1998 (Rv. 512478 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Estensione - Esame espresso e singolare di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione in maniera concisa degli elementi posti a base della decisione - Sufficienza- Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512478-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il giudice, anche d'appello, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4 cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)