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Sez. 3 - , Ordinanza n. 11235 del 09/05/2017 (Rv. 644195 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Diritto dell'assegnatario - Natura personale - Diritto al subentro dei congiunti - Insussistenza - Fondamento e conseguenze.
Stato
decisa il 2017-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644195-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In materia di locazione di immobili dell'edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'ente assegnante, non essendo previsto dalla legge un diritto di subentro automatico degli eredi dell’assegnatario, ai quali, tuttavia, è data la facoltà di chiedere, “jure proprio” e non “jure successionis”, una nuova assegnazione in loro favore del medesimo bene a titolo preferenziale, ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972, sempre che sussistano le condizioni di carattere generale richieste dalla legge (nella specie l’art. 2 del predetto decreto).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 2, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Liguria 29/06/2004 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)