Sez. 1, Sentenza n. 6588 del 28/04/2003 (Rv. 562480 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Diritto dell'assegnatario - Natura personale - Diritto al subentro di congiunti - Natura successoria - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE
L'assegnazione in locazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica, ancorché disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, attribuisce un diritto personale del quale è esclusivo titolare l'assegnatario stesso, e il diritto al subentro dei congiunti regolato dall'art. 15 della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984 (analogamente a quello disciplinato dall'art. 12 d.P.R. n. 1035 del 1972 per il caso di decesso dell'aspirante assegnatario) si configura come un diritto non già "iure successionis", bensì "iure proprio", pur se chiaramente derivato da quello del "de cuius".
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 20/12/1984 num. 54 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)