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Sez. 1, Sentenza n. 1008 del 20/03/1976 (Rv. 379656 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - IN GENERE (CARATTERI) - SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA CONIUGI - CONTRATTO DI CESSIONE DI BENI ALLA MOGLIE IN CAMBIO DI RIMESSIONE DELLA QUERELA DI QUEST'ULTIMA PER CONCUBINATO - ANNULLABILITA PER VIOLENZA - CONDIZIONI - COARTAZIONE AB EXTRINSECO - VOLONTA DI STIPULARE IL CONTRATTO DETERMINATO DALLA SITUAZIONE PREGIUDIZIEVOLE CONSEGUENTE ALLA QUERELA - METUS AB INTRINSECO.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379656-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - IN GENERE (CARATTERI) - SEPARAZIONE CONSENSUALE TRA CONIUGI - CONTRATTO DI CESSIONE DI BENI ALLA MOGLIE IN CAMBIO DI RIMESSIONE DELLA QUERELA DI QUEST'ULTIMA PER CONCUBINATO - ANNULLABILITA PER VIOLENZA - CONDIZIONI - COARTAZIONE AB EXTRINSECO - VOLONTA DI STIPULARE IL CONTRATTO DETERMINATO DALLA SITUAZIONE PREGIUDIZIEVOLE CONSEGUENTE ALLA QUERELA - METUS AB INTRINSECO.*

La convenzione con la quale si stabilisce in Sede di separazione consensuale che il marito cede alla moglie taluni beni e questa rimette la querela per concubinato, e annullabile per violenza solo se risulti che la presentazione della querela era 'direttà allo scopo di estorcere ingiusti vantaggi economici e che tale comportamento era di per se idoneo a coartare ab extrinseco la volonta del querelato. Se, invece, la volonta di stipulare il contratto sia stata determinata non dalla presentazione della querela, ma, sia pure a seguito dell'Esercizio di tale diritto, dalla situazione oggettiva pregiudizievole (pendenza del giudizio penale, pericolo di condanna e ulteriori conseguenze dannose) che induca la parte ad uscirne ottenendo la remissione della querela mediante un corrispettivo economico, si versa in un caso di metus ab intrinseco, dal momento che la rappresentazione interna di un pericolo di danno, ancorche non derivata da un processo psicologico puramente interno bensi connesso a circostanze esterne che possono incidere sulla liberta di autodeterminazione (non tutelabile in assoluto) in dipendenza sia di fatti oggettivi, sia di fatti umani, non e di per se riconducibile al timore prodotto da violenza altrui. (V 14/71, mass n 349311).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1437, Cod. Civ. art. 1438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)