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Sez. 2, Sentenza n. 14 del 09/01/1971 (Rv. 349311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - VIOLENZA - CARATTERI DELLA VIOLENZA - VIOLENZA MORALE - REQUISITI - DIREZIONE SPECIFICA AL CONSENSO - NECESSITA - RAPPRESENTAZIONE INTERNA DI UN PERICOLO - INSUFFICIENZA - REGIME PROBATORIO - PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349311-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - VIOLENZA - CARATTERI DELLA VIOLENZA - VIOLENZA MORALE - REQUISITI - DIREZIONE SPECIFICA AL CONSENSO - NECESSITA - RAPPRESENTAZIONE INTERNA DI UN PERICOLO - INSUFFICIENZA - REGIME PROBATORIO - PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITA DEI TESTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall'art 1435 cod civ, possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto, determinato e diretto o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo (diversamente dal dolo, che deve essere almeno noto alla controparte). Requisito indefettibile e, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso (coactus, tamen volui) per il negozio del quale si deduca l'annullabilita e risultare di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sul determinismo del soggetto passivo (non intelligitur voluisse, si coactus est), alterandone la liberta di volizione. Conseguentemente, la rappresentazione interna di un pericolo di danno, ancorche non derivato da un processo psicologico puramente interno bensi connesso a circostanze esterne che possono incidere sulla liberta di autodeterminazione (non tutelabile in assoluto), vuoi dipendente da fatti oggettivi che umani, non e di per se sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui (metus ab extrinseco). Il concretarsi della violenza morale nell'uno o nell'altro dei modi suindicati non influisce sul sistema del regime probatorio e, con riguardo alla prova testimoniale, pone soltanto un problema di maggiore o minore attendibilita, la cui soluzione, di squisito merito, sfugge al Sindacato di legittimita, ove congruamente motivata. (nella specie si censurava l'avvenuta svalutazione dei testi piu vicini all'asserto minacciato, rifacendosi alle concrete modalita di attuazione della violenza morale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 2721

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)