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Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 19/04/2002 (Rv. 553865 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa comunicazione alla Presidenza della Camera di un finanziamento a partito politico (art. 4 legge 659/1981) - Natura del finanziamento - Finanziamento lecitamente conseguito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione della sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553865-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi che l'art. 4 comma terzo della legge 18 novembre 1981 n. 659 - omessa comunicazione alla Presidenza della Camera dell'erogazione di finanziamenti ad un partito politico -, nel contemplare e sanzionare (dapprima penalmente, con la sola multa, poi amministrativamente, "ex lege" 24 novembre 1981 n. 689, art. 32) l'omissione "de qua", si riferisca esclusivamente ai finanziamenti legittimi, dovendosi detto adempimento ritenere inesigibile da parte di coloro che abbiano, per converso, posto in essere comportamenti, penalmente illeciti, di finanziamenti occulti, ai sensi dell'art. 7 comma secondo e terzo della legge 2 maggio 1974 n. 195. Ne consegue che, con la conseguenza che, prima dell'accertamento dell'insussistenza di tale reato, la P.A. si trova impossibilitata ad agire per ottenere il pagamento della sanzione correlata alla violazione amministrativa di cui al citato art. 4 legge 659/81, e che tale impossibilità si rende rilevante al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione (art. 2935 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 1981 art. 32, Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)