Sez. 2, Sentenza n. 4203 del 22/02/2007 (Rv. 595086 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Omessa comunicazione ala Presidenza della Camera di un finanziamento a partito politico (art. 4 legge n. 659 del 1981) - Autorità competente ad irrogare la sanzione - Prefetto di Roma - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Competente ad irrogare la sanzione amministrativa per la violazione di legge prevista e sanzionata dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 - omessa dichiarazione congiunta di erogazione di finanziamenti o contributi di cui alla legge medesima - è esclusivamente il Prefetto di Roma, in quanto solo nella Capitale, sede della Presidenza della Camera dei Deputati, alla quale la dichiarazione va presentata, mediante il deposito dell'atto che la contiene, o indirizzata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, si verifica la violazione stessa, nel caso di inadempimento dell'obbligo congiuntamente imposto sia al soggetto che eroga il contributo sia a quello che lo riceve.
Riferimenti normativi: Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)