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Sez. 1, Sentenza n. 1504 del 03/04/1978 (Rv. 390889 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONI DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PERSONA GIURIDICA CONVENUTA - INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA DEL RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO PRESSO QUEST'ULTIMA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390889-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONI DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - PERSONA GIURIDICA CONVENUTA - INDICAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - ERRONEA INDICAZIONE DELLA PERSONA FISICA DEL RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO PRESSO QUEST'ULTIMA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

Qualora l'atto di citazione indichi esattamente la persona giuridica convenuta (nella specie, INCIS) e l'organo della medesima dotato di poteri rappresentativi sostanziali e processuali (nella specie, comitato provinciale), ma erroneamente la persona fisica del rappresentante pro tempore, la notificazione dell'atto presso quest'ultima determina non inesistenza, ma nullita della notificazione stessa, ove si tratti di persona e di luogo pur sempre riferibili alla destinataria persona giuridica (nella specie, Presidente dell'istituto). Detto vizio, pertanto, viene sanato ex tunc per effetto della rituale Costituzione dell'ente convenuto. (V 616/76, mass n 379261; (V 2882/75, mass n 376927; (V 1188/75, mass n 374626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)