Sez. 2, Sentenza n. 2882 del 21/07/1975 (Rv. 376927 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - MODALITA - COSTITUZIONE DELLA PARTE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE, RITENUTA NULLA, NON INESISTENTE, EFFETTUATA MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA DI FAMIGLIA NEL LUOGO OVE LA CONVENUTA, NON RESIDENTE NE DIMORANTE, AVEVA SVOLTO L'ATTIVITA ASSUNTA COME ILLECITA).*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - MODALITA - COSTITUZIONE DELLA PARTE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE, RITENUTA NULLA, NON INESISTENTE, EFFETTUATA MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA DI FAMIGLIA NEL LUOGO OVE LA CONVENUTA, NON RESIDENTE NE DIMORANTE, AVEVA SVOLTO L'ATTIVITA ASSUNTA COME ILLECITA).*
Puo parlarsi di nullita della notificazione, che, in contrapposto all'inesistenza, viene sanata ex tunc, mediante Costituzione della parte a cui la notificazione era diretta, ovvero la rinnovazione della notificazione stessa in caso di contumacia del convenuto (art 291 cod proc civ), purche: a) la notificazione sia stata fatta, sia pure irritualmente, nei confronti del soggetto legittimato a contraddire; b) la consegna sia stata effettuata a persona ed in luogo che possano avere qualche riferimento col destinatario; C) la citazione sia valida. (nella specie si e ritenuta nulla, e non inesistente, la notificazione effettuata, mediante consegna di copia a persona di famiglia, in luogo ove la convenuta, pur non residente ne dimorante, aveva svolto l'attivita edilizia assunta come illecita. (V 3317/73, mass n 367209; 999/70, mass n 346503; 375/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)