Sez. 4, Sentenza n. 751 del 12/10/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151795 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO - INOSSERVANZA DELLO OBBLIGO DI VIGILANZA - COLPA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - INFORTUNIO - INOSSERVANZA DELLO OBBLIGO DI VIGILANZA - COLPA DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Il datore di lavoro, il quale non osserva l'Obbligo di vigilare, o far vigilare, sull'attività del dipendente al primo giorno di lavoro, va ritenuto in colpa, in caso d'infortunio, sia a mente dell'art. 4 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sia sotto il profilo della inosservanza delle norme della comune prudenza e diligenza. (fattispecie in tema di infortunio accorso ad un operaio addetto, al suo primo giorno di lavoro, ad un mescolatore per gomma, oltretutto dotato di dispositivo di arresto non regolamentare). (nulla in termini).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)