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Sez. 5, Sentenza n. 6482 del 30/03/1982 Ud. (dep. 30/06/1982) Rv. 154422 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE: OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLE NORME ORDINARIE DI PRUDENZA, DILIGENZA E PERIZIA.*
Stato
decisa il 1982-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154422-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - IN GENERE - OBBLIGHI DELL'IMPRENDITORE: OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLE NORME ORDINARIE DI PRUDENZA, DILIGENZA E PERIZIA.*

Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli imprenditori sono tenuti ad osservare non solo le norme specifiche dettate dalla legislazione antinfortunistica, ma anche le norme ordinarie di prudenza diligenza e perizia, in relazione alla concreta pericolosità del lavoro e ai dettami della tecnica ed esperienza comuni. Ciò in quanto la normativa speciale antinfortunistica costituisce applicazione del più ampio principio dettato, a tutela delle condizioni di lavoro, dall'art. 2087 cod. civ., e non esaurisce, quindi, il dovere generale che, in attuazione di tale ultimo precetto, incombe sul datore di lavoro di adottare ogni opportuno e necessario accorgimento per garantire l'incolumità dei lavoratori. (V mass n 141704; (V mass n 151795; (Conf mass n 150228, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)