Sez. 5, Ordinanza n. 18411 del 05/07/2024 (Rv. 671653-01)
COMUNITA' EUROPEA - COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Procedura di recupero di crediti fiscali in ambito UE - Sospensione dell'esecuzione nazionale per la contestazione del titolo o del credito davanti all'organo competente dello Stato membro - Comunicazione dell'Autorità straniera di prosecuzione della procedura di riscossione - Inapplicabilità dell'art. 7 dello Statuto del contribuente - Fondamento. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
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In tema di recupero di crediti fiscali in ambito UE, la sospensione dell'esecuzione di una procedura coattiva avviata da uno Stato membro sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 69 del 2003, vigente ratione temporis, è disposta in caso di contestazione del credito o del titolo esecutivo da parte del contribuente presso l'organo competente dell'Autorità straniera, salvo quando quest'ultima presenta la domanda contraria a detta sospensione, rispetto alla quale
è inapplicabile l'art. 7 dello Statuto del contribuente, atteso che la comunicazione delle determinazioni dell'Autorità straniera non ha contenuto impositivo, ma svolge una mera funzione conoscitiva.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 6, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)