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Sez. U, Ordinanza n. 34981 del 13/12/2023 (Rv. 669660 - 04)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Giurisdizione tributaria in tema di recupero di un credito di altro Stato membro dell'UE - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669660-04

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 - di attuazione della Direttiva 2010/24/UE - sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della

sequenza procedimentale svolta in Italia, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l'obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all'esistenza o all'ammontare del credito. (Fattispecie relativa al recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione di un credito tributario determinato dall'Ufficio imposte locali di Atene e alla contestazione del contribuente della pretesa decadenza dell'attività di riscossione compiuta dagli uffici finanziari italiani, rispetto alla quale, però, la richiesta di assistenza da parte dello Stato greco era pervenuta entro il quinquiennio previsto).

Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 8, Decreto Legisl. 14/08/2012 num. 149 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 16/03/2010 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)