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Sez. 1, Sentenza n. 8567 del 06/08/1991 (Rv. 473392 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Giudizio di accertamento della paternità naturale - Soggezione alla sospensione dei termini durante il periodo feriale - Esclusione - Inserimento di istanze in ordine alla determinazione di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473392-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere

Il giudizio di accertamento della paternità naturale, ancorché siano in esso inserite istanze in ordine alla determinazione di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore, è soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, tenuto conto che non rientra, nemmeno con riguardo a dette istanze (non equiparabili alla domanda di alimenti di cui agli artt. 433 e segg. cod. civ.), nell' elencazione tassativa delle cause di natura urgente, per le quali è prevista deroga alla sospensione medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 433, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)