Sez. 1, Sentenza n. 12964 del 06/09/2002 (Rv. 557272 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione della querela in una controversia di lavoro o di previdenza - Termine di un anno per il passaggio in giudicato della decisione - Sospensione durante il periodo feriale - Necessità - Fondamento.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
La sospensione dei termini nel periodo feriale ha carattere generale, mentre le eccezioni a tale regola, elencate dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, hanno carattere tassativo, costituendo norme di stretta interpretazione non suscettibili di esegesi estensiva o, a maggior ragione, di applicazione analogica; conseguentemente, al giudizio di querela di falso si applica la regola generale della sospensione dei termini nel periodo feriale in quanto, anche se proposto in via incidentale e non principale in una controversia di lavoro o di previdenza, non perde la propria autonoma connotazione di processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica e, pertanto, non trova giustificazione l'applicazione ad esso della "eccezione" prevista per il procedimento al quale inerisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)