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Sez. L - , Sentenza n. 13809 del 31/05/2017 (Rv. 644526 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Collegamento economico-funzionale tra imprese - Estensione degli obblighi nei confronti del datore di lavoro ad altre società del gruppo - Esclusione - Centro unico di imputazione - Differenze - Conseguenze sull'obbligo di "repechage" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644526-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche alle altre, a meno che tale collegamento non configuri un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, in ragione dell’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato, in favore delle diverse imprese del gruppo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento intimato in violazione dell’obbligo di "repechage", avendo la datrice di lavoro dedotto di aver adempiuto il suddetto obbligo mediante offerta di ricollocazione del lavoratore presso società estranee alla titolarità del rapporto di lavoro, in quanto legate da un mero vincolo funzionale, benché appartenenti al medesimo gruppo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)