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Sez. 3, Sentenza n. 359 del 17/01/1983 (Rv. 425163 - 01)

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - PACCHI - CONCESSIONE DEL RELATIVO SERVIZIO A TERZI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE POSTALE - PERDITE OD AVARIE DI PACCHI DI PESO NON SUPERIORE A VENTI CHILI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONCESSIONE ANTERIORE AL D.P.R. N. 619/1955 - EFFETTUATA DAL DIRETTORE DI UN UFFICIO PROVINCIALE - INIDONEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425163-01

COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - PACCHI - CONCESSIONE DEL RELATIVO SERVIZIO A TERZI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE POSTALE - PERDITE OD AVARIE DI PACCHI DI PESO NON SUPERIORE A VENTI CHILI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CONCESSIONE ANTERIORE AL D.P.R. N. 619/1955 - EFFETTUATA DAL DIRETTORE DI UN UFFICIO PROVINCIALE - INIDONEITÀ - LIMITI.*

Il vettore di pacchi di peso non superiore a venti chilogrammi, che agisca in qualità di concessionario dell'amministrazione postale, può far valere, nei rapporti con il mittente, le limitazioni di responsabilità previste in favore dell'amministrazione stessa per il caso di perdite od avarie, ivi compresa quella del contenimento del risarcimento nel limite del decuplo del prezzo del trasporto, solo qualora tale prezzo sia stato fissato nel rispetto delle tariffe postali, il trasporto medesimo sia stato effettuato direttamente dal concessionario, senza ricorso in tutto o in parte ad altri vettori, ed inoltre il rapporto di concessione sia opponibile all'altro contraente in quanto costituito in forza di valido provvedimento emanato dall'autorità competente. A tale ultimo fine, pertanto, e con riguardo a concessione anteriore al d.P.R. 28 giugno 1955 n. 619 sul decentramento dei servizi delle poste e telecomunicazioni, deve ritenersi inidoneo un atto del direttore di ufficio provinciale, in quanto all'epoca privo di funzioni proprie o delegate in materia, spettanti esclusivamente al ministro, salvo che, dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sia intervenuto un apposito, idoneo provvedimento del direttore, munito di Competenza in base alle norme sopravvenute, rivolto a sanare il vizio di incompetenza afferente il precedente atto. (V 5133/81, mass n 415921; (V 4080/77, mass n 378765; (V 475/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 7, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 68, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 142, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 214, DPR 28/06/1955 num. 619 art. 1, DPR 28/06/1955 num. 619 art. 2, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 6 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)