Sez. L, Sentenza n. 127 del 14/01/1976 (Rv. 378765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - ATTIVITA PROFESSIONALE SUBORDINATA ALL'ISCRIZIONE IN UN ALBO - OMESSA ISCRIZIONE - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE - RICHIESTA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL SOLO LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO GIORNALISTICO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - ANNULLAMENTO O NULLITA DEL CONTRATTO - ATTIVITA PROFESSIONALE SUBORDINATA ALL'ISCRIZIONE IN UN ALBO - OMESSA ISCRIZIONE - CONSEGUENZE - RETRIBUZIONE - RICHIESTA - INAMMISSIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AL SOLO LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO GIORNALISTICO.*
L'art 2231 cod civ, in base al quale, quando l'Esercizio di una attivita professionale e condizionato all'iscrizione in un albo od elenco, la prestazione eseguita da chi non e iscritto non da Azione per il pagamento del corrispettivo, opera esclusivamente nel contratto d'opera professionale, e non anche nel contratto di lavoro subordinato. In tal caso, trova applicazione il diverso principio di cui all'art 2126 cod civ, secondo il quale l'invalidita del contratto di lavoro, per violazione di legge, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che l'invalidita derivi da illiceita dell'oggetto o della causa. Da cio consegue che al lavoratore dipendente, il quale abbia in concreto svolto le mansioni del giornalista professionista, spetta il trattamento economico e normativo previsto dei contratti collettivi per le prestazioni medesime, ancorche non sia iscritto all'albo dei giornalisti professionisti; la Mancanza di questa iscrizione, infatti, determina la nullita del contratto per violazione della norma imperativa di cui all'art 45 della legge 3 febbraio 1963 n 69 (ordinamento della professione di giornalista), la quale prescrive che nessuno puo esercitare la professione di giornalista se non iscritto nell'apposito albo, ma non l'illiceita dell'oggetto o della causa del contratto medesimo. (Conf 1550/74, mass n 369695; (Conf 1549/74, mass n 369691).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Contr. Coll. 10/01/1959, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)