Sez. 3, Sentenza n. 24373 del 16/11/2006 (Rv. 593324 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Efficacia di cosa giudicata sulle domande o capi di domanda non accolti ovvero su pretese ricollegabili alla domanda monitoria ma non specificamente dedotte - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti (ovvero alle pretese ricollegabili alla domanda monitoria ma non specificamente dedotte), dato che la regola contenuta nell'art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ. - secondo la quale il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria - trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che in ipotesi di rigetto parziale e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta. (Nella specie, la S.C., recependo il riportato principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 4510 del 2006, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata respinta l'eccezione di giudicato formulata dall'ente opponente a decreto ingiuntivo, a motivo che non se ne erano prodotti i relativi effetti in quanto con il precedente provvedimento monitorio non era stato statuito sulla non spettanza degli interessi maturati anteriormente alla proposizione del relativo ricorso, ma era stato riconosciuto il diritto al pagamento, in favore dell'istante, dell'importo dovuto a titolo di sorta capitale e per gli interessi legali successivi alla presentazione della domanda giudiziale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)