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Sez. U, Sentenza n. 4510 del 01/03/2006 (Rv. 588882 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE | Efficacia di cosa giudicata sulle domande o capi di domanda non accolti - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588882-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETÀ - PER MANCATA OPPOSIZIONE O PER MANCATA ATTIVITÀ DELL'OPPONENTE

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). (Principio affermato dalla Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 640, Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)