Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10486 del 27/04/2017 (Rv. 644158 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Stipula - Condizioni - Esigenze di carattere temporaneo - Tipicità - Indicazione specifica - Necessità - Causale generica - Conseguenze - Illegittimità - Instaurazione del contratto tra lavoratore ed utilizzatore interponente.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di lavoro interinale, l'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può, quindi, omettere di indicare, né può rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all'art. 10 della l. n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente.
Riferimenti normativi: Legge 24/06/1997 num. 196 art. 1 com. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)