Sez. L - , Ordinanza n. 25005 del 23/10/2017 (Rv. 646107 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Contratto di fornitura di lavoro temporaneo - Effettività della causale - Onere probatorio a carico dell’utilizzatore - Sussistenza - Fondamento - Sindacato di legittimità - Limiti e condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di lavoro interinale, la prova della effettività della causale posta a base dell'impiego del lavoratore temporaneo ricade sull'utilizzatore che intende avvalersene, trattandosi di un elemento imprescindibile ai fini della verifica della legittimità del contratto; l'accertamento in fatto delle condizioni che ne giustificavano l’utilizzo appartiene alla competenza esclusiva del giudice del merito, e non è sindacabile in sede di legittimità laddove non emerga un vizio motivazionale concernente un fatto decisivo che se fosse stato diversamente valutato avrebbe condotto, con grado di certezza e non di mera probabilità, ad un opposto esito della lite.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)