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Sez. L, Sentenza n. 679 del 20/01/1993 (Rv. 480369 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Interessi - Quantificazione nella motivazione ma non nel dispositivo di condanna al pagamento dei medesimi - Contrasto tra dispositivo e motivazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480369-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

Nell'ipotesi in cui non sia riprodotta nel dispositivo della sentenza la statuizione, quantificata nella motivazione, relativa alla condanna al pagamento degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., in aggiunta alla rivalutazione monetaria del credito per il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, non è ravvisabile un irriducibile contrasto tra il dispositivo stesso e la motivazione - tale da escludere l'interpretazione del primo mediante la seconda - dal momento che detta statuizione si riferisce ad una sorta di accessorio necessario del credito base.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)