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Sez. 5, Sentenza n. 1311 del 19/11/1985 Ud. (dep. 05/02/1986) Rv. 171863 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - SINGOLI DELITTI - UNIFICATI DALLA CONTINUAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171863-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - SUSSISTENZA - SINGOLI DELITTI - UNIFICATI DALLA CONTINUAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Il reato di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 cod. pen., può sussistere anche se i singoli delitti, che ad esso fanno capo, siano espressioni di più azioni od omissioni violatrici della stessa disposizione di legge ed armonicamente legate dalla identità del fine delittuoso, dal momento che la ideazione e la esecuzione di un siffatto programma criminoso può presentare per l'ordine pubblico lo stesso pericolo che deriva dalla programmazione di reati del tutto autonomi l'uno dall'altro e non dominati da un unico disegno. Infatti, l'associazione per delinquere ricorre anche quando viene costituita per commettere più delitti avvinti tra loro dal vincolo della continuazione, atteso che il sostrato ideologico che sostiene il reato non esclude la molteplicità delle offese. (V mass n 166217).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)