Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014 Ud. (dep. 19/12/2014) Rv. 262359 - 01
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Danno all'immagine della Amministrazione finanziaria - Risarcibilità - Presupposti - Prova dell'entità del danno - Necessità.
PARTE CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI
In tema di reati tributari, la condanna anche generica al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Agenzia delle entrate per effetto della condotta illecita, ove ritenuta giuridicamente ammissibile, può essere pronunciata dal giudice solo qualora siano allegati gli elementi concreti da cui desumere l'entità e la esatta consistenza del pregiudizio subito. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova del danno deve essere rigorosa, in quanto il contrasto alla evasione fiscale normalmente accresce e non diminuisce il prestigio dell'Amministrazione finanziaria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)