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Sez. 6, Sentenza n. 32957 del 12/07/2001 Ud. (dep. 04/09/2001) Rv. 220710 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI | Danno morale - Danno all'immagine - Risarcibilità ad ente pubblico - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2001-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220710-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED ENTI PUBBLICI

Non è risarcibile il "danno all'immagine" derivante da reato ad un ente pubblico, in quanto tale danno è riferibile soltanto a sofferenze fisiche o psichiche proprie di una persona fisica. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non risarcibile il danno all'immagine di un Comune, costituitosi parte civile in un procedimento a carico del Sindaco per il delitto di omissione di atto d'ufficio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 328, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)