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Sez. 3, Sentenza n. 6493 del 13/12/2001 Cc. (dep. 18/02/2002) Rv. 220993 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore di fatto - Richiesta di correzione di sentenza depositata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. - Applicazione del principio "tempus regit actum" - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220993-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO

È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio "tempus regit actum" che governa la materia processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)