Sez. 3, Sentenza n. 10498 del 02/07/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211857 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche e televisive - Art. 171 ter legge n. 633 del 1941 - "Abolitio criminis" con l'entrata in vigore del D.Lgs. 685 del 1994 - Esclusione - Ragione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Con la entrata in vigore del D.Lgs 16 novembre 1994 n. 685, che ha aggiunto alla legge 633 del 1941 l'art. 171 ter, non vi è stata alcuna "abolitio criminis", ma una semplice riformulazione e risistemazione organica della materia sotto la legge 633. Il precetto contenuto nell'art. 171 ter, non essendo innovativo, non da luogo a fenomeni inquadrabili nell'art. 2 cod. pen., poiché la tutela penale del fatto è rimasta invariata senza soluzioni di continuità.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1981 num. 406 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/10/1996 num. 581, Decreto Legisl. 16/11/1994 num. 685 art. 17, Legge 20/07/1985 num. 400
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)