Sez. 1, Sentenza n. 5881 del 03/04/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 207928 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Reato permanente - Ragioni - Conseguenze nel caso di reiterazione della condotta criminosa.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE
La condotta penalmente sanzionata dall'art.148 del codice penale militare di pace - che punisce il reato di diserzione - consiste nell'assenza arbitraria dal servizio protrattasi per un certo tempo, indicato dalla norma incriminatrice in cinque giorni. Il delitto in questione si realizza con l'inutile spirare di tale termine, il quale decorre dal momento dell'allontanamento arbitrario o dalla ingiustificata inosservanza della data fissata per il rientro, che si pongono dunque come punti di partenza di una condotta antigiuridica avente carattere di continuità la cui protrazione è rimessa alla volontà dell'agente. Dette componenti - perdurare nel tempo del comportamento delittuoso e possibilità, per il soggetto che lo pone in essere, di far cessare la situazione dannosa - caratterizzano il reato permanente il quale è connotato, altresì, dal progressivo aumento del pregiudizio dal fatto iniziale. Ne consegue che, in considerazione della natura permanente del reato di diserzione, nel caso in cui si verifichi un ulteriore episodio di diserzione nella fase della permanenza successiva ad un atto interruttivo, deve ravvisarsi un fatto storicamente diverso da quello precedente e, come tale, integrativo di un reato identico, ma nuovo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)