Sez. 1, Sentenza n. 5420 del 18/01/1999 Ud. (dep. 28/04/1999) Rv. 213562 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Diserzione propria e impropria - Elementi distintivi - Militare in libera uscita - Allontanamento - Diserzione impropria - Ragioni.
REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE
In tema di diserzione l'art.148 c.p.m.p. prevede due figure di reato, la cosiddetta diserzione propria e impropria, il cui tratto distintivo è dato, nella prima fattispecie, dall'allontanamento "senza autorizzazione" e nella seconda dal mancato rientro senza giusto motivo da parte del militare che si trova "legittimamente assente". A tal proposito, il militare in libera uscita deve essere considerato a tutti gli effetti legittimamente assente dal servizio, considerato fra l'altro che, in base al regolamento di disciplina approvato con d.P.R.18 luglio 1986, n.545, non è dato rilevare alcuna differenza tra la libera uscita ed i permessi e le licenze, istituti, questi, che, nell'ambito del rapporto individuale amministrativo tra lo Stato ed il militare, consentono a quest'ultimo di "legittimamente" assentarsi dal servizio, nel primo caso con un provvedimento amministrativo di carattere generale "prestabilito" e nelle altre ipotesi di volta in volta, secondo il prudente apprezzamento delle esigenze personali del militare e di quelle del servizio (Fattispecie in tema di mancato rientro dalla libera uscita, giustificato mediante la presentazione di un certificato medico comprovante uno stato di malattia. Nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha rigettato il ricorso del pubblico ministero, il quale deduceva trattarsi di una ipotesi di diserzione propria per la quale non poteva valere la scriminante del giusto motivo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., DPR 18/07/1986 num. 545
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)